Descrizione
ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 20/07/2026
OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO SULLA STRADA STERRATA COSTEGGIANTE IL BACINO
IDROELETTRICO MONTAGNA SPACCATA
IL SINDACO
VISTI gli artt.4-5-6-e 7 del Nuovo Codice della Strada emanato con decreto legislativo 30.04.1992, n.285;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della Strada con D.P.R. 16.12.1992, n.495;
VISTA la necessità di programmare il flusso veicolare ed in particolare di dover procedere alla chiusura della strada comunale sterrata costeggiante il lago della Montagna Spaccata a partire dalla data di emissione della presente ordinanza e fino a revoca della stessa, per motivi sia di ordine pubblico che a tutela e salvaguardia del lago e dell'ambiente circostante;
RAVVISATO che il transito dei veicoli lungo la strada indicata arreca pericolo alla incolumità pubblica ed intralcio ad un regolare flusso dei cittadini che voglio usufruire delle attrezzature e bellezza dell'intera area;
VALUTATO opportunamente lo stato dei luoghi;
VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000 n.0 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA
la chiusura al transito di tutti i veicoli, eccetto quelli autorizzati, del tratto di strada sterrata costeggiante il lago della Montagna Spaccata, in concessione d'uso al Comune di Alfedena a partire dal giorno 20 luglio 2026.
Per accertate necessità e per esigenze straordinarie saranno rilasciati dal Sindaco, di volta in volta previa richiesta sottoscritta dagli aventi diritto con dichiarazione di assunzione di responsabilità inerenti la circolazione nella strada di cui sopra, i permessi di transito.
DISPONE
➢ che si provveda all'installazione di apposita segnaletica.
➢ manda a tutte le forze dell'Ordine competenti di far osservare la presente ordinanza.
➢ la trasmissione della presente alle Forze dell'Ordine, ai fini della sua esecuzione e del controllo del suo rispetto;
➢ La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e
l'affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all'uopo destinati.
Inoltre,
AVVERTE
➢ che, ai sensi degli artt.3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n.241, responsabile del procedimento è il dott. Paolo Monacelli - Responsabile dell'Area Tecnica e, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di 120 giorni dalla data di pubblicazione;
➢ che i trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti con una sanzione amministrativa nei termini di legge, ovvero segnalati all'A.G. ai sensi dell'art.659 C.P., ed in caso di inottemperanza della presente, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria previste dal Codice della Strada vigente.
Il Sindaco
Luigi Milano
A cura di
Allegati
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Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2026, 15:41