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Ordinanza Sindacale n. 8 DEL 04.08.2026

Sospensione temporanea attività edilizia agosto 2026

Data :

4 agosto 2026

Ordinanza Sindacale n. 8 DEL 04.08.2026
Municipium

Descrizione

IL SINDACO 


Considerata la natura turistica sulla quale si basa l’economia del Comune di Alfedena; 
Rilevato che nel mese di Agosto in Alfedena si verifica un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie che scelgono tale località per ragioni paesaggistiche, climatiche e di quiete, che consentono loro di godere di periodi di riposo; 
Riscontrato peraltro che nel mese di Agosto si concentrano anche i periodi di ferie e riposo dei residenti di Alfedena, che sempre più spesso decidono di trascorrere tali giornate in paese, approfittando della particolare vivacità caratterizza il calendario degli eventi estivi; 
Atteso che, pertanto, occorre limitare, in tale periodo, le attività che ostacolino il riposo dei residenti e dei turisti; 
Rilevato a tale proposito che la presenza nel centro abitato e periferico di cantieri edili di edilizia privata mal si conciliano con le finalità sopra esposte, in quanto essi: 
• producono rumori molesti durante l’intera giornata lavorativa, implicando spesso demolizioni e rimozioni, con susseguente trasporto del materiale di risulta all’interno del centro abitato, e con emissione di polveri in atmosfera; 
• generano intralcio alla circolazione stradale, di per sé già intensa per via delle numerose autovetture ed altri mezzi di locomozione presenti sulle strade, causando possibili ingorghi e disagi; 
• sono occasione di ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, in relazione al notevole passeggio (pedonale e ciclabile) da parte di famiglie, bambini e anziani, che caratterizza Alfedena in tale periodo dell’anno; 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, che, al comma 5 come da ultimo modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017, testualmente recita: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti 
sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessitò di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, 
dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della viabilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande 
alcoliche e superalcoliche.  Negli altri casi  l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali 
regionali.” 
Ritenuto pertanto di dover emettere apposita ordinanza sindacale, a tutela della tranquillità e del riposo di residenti e turisti, nonché più in generale a tutela del decoro e della vivibilità urbana del paese, tendente a sospendere l’attività dei cantieri di edilizia privata ne periodo compreso tra sabato 08.08.2026 a domenica 23.08.2026, nell’abitato di Alfedena; 

Visti: 
• gli srt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000; 
• il D.lgs. 267/2000; 


ORDINA 


nel periodo compreso tra il 08.08.2026 al 23.08.2026 (inclusi): 
• la sospensione dei lavori in tutti i cantieri di edilizia privata; 
• di lasciare liberi da materiali eventuali parti di suolo pubblico (marciapiedi, strade, ecc.) eventualmente occupati per attività edilizie o di latra natura, e di restituirli all’uso pubblico in uno stato decoroso; 

PRECISANDO E STABILENDO CHE: 
• sono esclusi da tali obblighi le attività attinenti la cura del verde e nel rispetto dei seguenti orari in cui vige il divieto: dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 20:00 alle ore 9:00 del mattino seguente; 
• eventuali deroghe possono essere concesse dal Sindaco per reali ed improcrastinabili esigenze e devo essere preventivamente e motivatamente richieste; 
• alle forze dell’ordine compete l’esecuzione della presente ordinanza. 

Inoltre, 



AVVERTE



• che ai sensi degli art. 3, quarto comma. e 5, terzo comma della legge 7 Agosto 1990, 241 il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Monacelli – Responsabile area Tecnica e, che, contro la presente ordinanza. è ammesso ricorso al TAR d L’Aquila nel termine di 60 
giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione; 
• che i trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti con una sanzione amministrativa nei termini di legge, ovvero segnalati All’A.G. ai sensi dell’art. 659 C.P. 

Infine,



DISPONE  


• la pubblicazione della presente all’Albo pretorio online; 
• l’affissione della presente in altri luoghi visibili al pubblico ed all’uopo destinati; 
• la trasmissione della presente alla Forze dell’Ordine, ai fini della sua esecuzione ed del controllo del suo rispetto; 
• la trasmissione all’Ufficio Tecnico; 
• in caso di inottemperanza della presente, si procederà all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. 



Il Sindaco 
Luigi Milano 

 

 


Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alfedena.
Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da: Luigi Milano
 

Ultimo aggiornamento: 15 agosto 2026, 15:31

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