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GLI ESERCIZI DI VICINATO, in particolare, sono quelli che hanno una superficie di vendita non superiore a mq. 250. Per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento della superficie non è più necessario ottenere alcuna autorizzazione, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comune, alla condizione che per poterli effettuare concretamente devono decorrere 30 giorni da quanto perviene al Comune la comunicazione; essa deve contenere le esplicite dichiarazioni di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo ( superficie di vendita, settore merceologico, possesso dei requisiti morali e professionali).
Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, laboratori, uffici e servizi.
L'Amministrazione effettua i controlli previsti e prende atto dell'avvenuta comunicazione.
L'inizio della attività può avvenire decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione; occorre pertanto conservare con estrema cura la copia del modello ministeriale con gli estremi della protocollazione, che è l'UNICO DOCUMENTO attestante l'avvenuta comunicazione all'Amministrazione dell'avvio dell'attività commerciale o sua variazione.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico NON ALIMENTARE è necessario essere in possesso dei soli requisiti morali.
Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico ALIMENTARE oltre ai requisiti morali è necessario essere in possesso dei requisito professionale indicati nel D. Lgs 114/98 - art. 5
Modalità di presentazione
Normativa di riferimento
Dove
Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa
via Luigi De Amicis, 5 - 67030 Alfedena (AQ)
Quando
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