Comune di Alfedena

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Commercio su area pubblica

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La normativa del commercio al dettaglio su aree pubbliche è contenuta nel Titolo X del D.lgs. n. 114/98 e nella legge regionale n. 135/99. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 114/98, ha emanato la l. n. 135/99 contenente le norme relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività medesima. In essa sono contenuti anche i criteri cui il Comune deve attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o cadenza diversa, nonché per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive.
Le principali novità che sono state introdotte dal D.lgs. n. 114/98, riguardano la competenza comunale per il rilascio di tutte le autorizzazioni per esercitare il commercio sulle aree pubbliche e la riduzione a due sole tipologie di attività, rispetto alle tre previste dall'abrogata l. n. 112/91. Infatti, il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

  • su posteggi dati in concessione per 10 (dieci) anni;
  • su qualsiasi area purchè in forma itenerante.


L'AUTORIZZAZIONE DI TIPO "A" è rilasciata dal Comune sede del posteggio, sulla base della normativa emanata dalla regione, ed abilita il soggetto a svolgere l'attività commerciale anche in forma itinerante nell'ambito regionale; unitamente all'autorizzazione d'esercizio, il Comune provvede anche alla concessione del posteggio. È necessario:

  • essere in possesso dei requisiti soggettivi morali di cui all'art. 5, comma 2, del D.L.vo 114/98;
  • essere anche in possesso dei requisiti soggettivi professionali di cui all'art. 5, comma 5, del D.L.vo 114/98 per la vendita di generi appartenenti al settore alimentare.


L'AUTORIZZAZIONE DI TIPO "B", rilasciata dal Comune di residenza o, qualora trattasi di società, dove essa ha stabilito la sede legale, sempre sulla base della normativa regionale, consente esclusivamente l'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale; tale autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. È necessario:

  • presentare l'istanza al Comune di residenza, se persone fisiche, o ove si trova la sede legale, in caso di società;
  • essere in possesso dei requisiti soggettivi morali di cui all'art. 5, comma 2, del D.L.vo 114/98;
  • essere anche in possesso dei requisiti soggettivi professionali di cui all'art. 5, comma 5, del D.L.vo 114/98 per la vendita di generi appartenenti al settore alimentare.


Modalità di presentazione
Modulistica da ritirare presso Ufficio Commercio

via Luigi De Amicis, 5 - 67030 Alfedena (AQ)


Dove
Ufficio Commercio

via Luigi De Amicis, 5 - 67030 Alfedena (AQ)


Quando

  • dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.30
  • martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30




Istanza per il rilascio di Autorizzazione
Domanda di subingresso in Autorizzazione con posteggio
Istanza per il rilascio di nuova autorizzazione in forma itinerante

Istanza per il rilascio di autorizzazione per il subingresso in forma itinerante

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