Acconciature ed estetista
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L'autorizzazione per esercizio delle attività suddette è un atto amministrativo che abilita all'esercizio dell'attività artigianale di acconciatore od estetista e che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerli in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico. Sono escluse le attività di carattere terapeutico.
IL POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE CONSEGUITA PREVIO SUPERAMENTO DI UN ESAME TECNICO PRECEDUTO, IN ALTERNATIVA:
- dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
- da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da dello svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria .
IL POSSESSO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ABILITANTE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ESTETISTA O AFFINI CONSEGUITO IN QUANTO :
- è o è stato già titolare di un esercizio di ESTETISTA O AFFINI, iscritto in un Albo Provinciale delle imprese artigiane ;
- presta o ha prestato la sua opera professionale qualificata presso un'impresa di estetista o affini in qualità di dipendente o collaboratore e tale condizione sia stata accertata dalla Commissione Provinciale per l'artigianato, che ha rilasciato la Certificazione.
- ha eseguito un Corso di apprendistato ed ottenuta la Qualificazione ai sensi della Legge 19/01/1955 n. 25 e delle norme previste nei contratti collettivi di lavoro delle categorie interessate.
Modalità di presentazione
E' necessario far pervenire all'amministrazione comunale - settore II - sezione 2.3 - i moduli di domanda, debitamente compilati, da ritirare presso lo stesso ufficio e distinti per ditta individuale o società.
Normativa di riferimento
- Nuova Legge 17/08/2005 N. 174 (acconiatore)
- Legge N. 1 DEL 04/01/1990 (estetista)
- Regolamento comunale
Dove
Ufficio Commercio
via Luigi De Amicis, 5 - 67030 Alfedena (AQ)
Quando
- dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.30
- martedì e giovedì dalle 16.00 alle 17.30
Domanda per IMPRESA INDIVIDUALE
Domanda per Società